Regolamento del Parlamento europeo
Titolo II - Cap. 3 - Art. 55


16a edizione - Luglio 2004

TITOLO II
LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3: PRIMA LETTURA
Seguito da dare
Articolo 55


Nuova presentazione della proposta al Parlamento
Procedura di codecisione

1. Su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora:

2. Su richiesta della commissione competente, il Parlamento chiede al Consiglio di sottoporgli nuovamente una proposta presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 251 del trattato CE, qualora il Consiglio intenda modificare la base giuridica della proposta in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 251 del trattato CE.

Altre procedure

3. Su richiesta della commissione competente, il Presidente invita il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento nelle stesse circostanze e alle stesse condizioni precisate al paragrafo 1 nonché qualora il Consiglio modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale sulla quale il Parlamento ha emesso un parere, a meno che si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento.

4. Il Presidente chiede inoltre al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento sulla proposta di atto, nelle circostanze specificate nel presente articolo, se il Parlamento così decide su richiesta di un gruppo politico o di almeno trentasette deputati.


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